Statuto

ASSOCIAZIONE
School of Neutron Scattering Francesco Paolo Ricci

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

 

ARTICOLO 1

E’ costituita, con sede presso il Dipartimento di Fisica “Edoardo Amaldi”, via della Vasca Navale 84, Roma, un’Associazione denominata: “School of Neutron Scattering Francesco Paolo Ricci”. L’Associazione “School of Neutron Scattering Francesco Paolo Ricci” è una libera associazione senza scopo di lucro.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha una durata illimitata.

ARTICOLO 3.

L’Associazione ha lo scopo, nell’ambito territoriale nazionale, di promuovere, sostenere e incoraggiare iniziative nei settori della Scienza della Tecnica e delta Cultura, mantenendo vivo il pensiero del Prof. Francesco Paolo Ricci, e continuando In Sua opera a favore della comunità scientifica interessata alla spettroscopia di Neutroni, con particolare riguardo alla formazione di giovani ricercatori. Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione si propone di:

  1. contribuire allo sviluppo della ricerca multidisciplinare che utilizza le tecniche di Spettroscopia di Neutroni e delle sue applicazioni, attraverso la formazione di studenti e giovani ricercatori;
  2. organizzare e promuovere scuole, corsi, seminari, congressi, convegni, simposi, colloqui e ogni altra iniziativa a carattere culturale nell’ambito della Spettroscopia di Neutroni;
  3. promuovere e realizzare diffusione scientifica relativamente al settore nel quale opera l’Associazione attraverso pubblicazioni, libri, monografie anche su supporto videomagnetico e portali informatici;
  4. organizzare incontri con cittadini e operatori pubblici e privati, su argomenti di carattere scientifico e tecnologico, per sensibilizzarli alle nuove esigenze della ricerca avanzata.

AMMISSIONE DEI SOCI, DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 4

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si distinguono in Fondatori, Onorari e Ordinari. I Soci Fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione del fondo originario di dotazione dell’Associazione. I soci Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell’Associazione, fra persone o Enti che si siano particolarmente distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Sono soci Ordinari tutte le persone fisiche o giuridiche o gli Enti che condividono gli scopi associativi e intendono partecipare attivamente alla realizzazione degli stessi contribuendo con la loro attività o con mezzi finanziari, la cui domanda scritta sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. La richiesta di ammissione all’Associazione, sottoscritta da almeno due soci, deve essere inoltrata al Consiglio direttivo, il quale ne delibererà, a suo insindacabile giudizio l’accoglimento o meno. Il socio può recedere dall’associazione solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla sua ammissione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso qualora sia effettuata almeno tre mesi prima.
Tutti i soci avranno parità di diritti nei confronti dell’Associazione.

PATRIMONIO BILANCI

ARTICOLO 5

L’Associazione che non ha scopi di lucro, trae i mezzi di finanziamento:
dalle quote associative;

  1. da eventuali contributi di Enti pubblici o privati nazionali o esteri;
  2. da elargizioni spontanee di privati;
  3. dal ricavato dall’organizzazione di scuole, corsi, seminari, congressi, convegni, simposi, colloqui e ogni altra iniziativa a carattere culturale nell’ambito della Spettroscopia di Neutroni, o partecipazioni ad esse, in ambito nazionale o internazionale;
  4. da eventuali donazioni o lasciti di beni mobili o immobili.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

ARTICOLO 6

L’anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. II Consiglio Direttivo deve redigere il Bilancio Preventivo entro il 30 Novembre di ogni anno e quello Consuntivo entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Il Bilancio deve rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza ed essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti. Una copia del Bilancio deve rimanere depositata presso la Sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e una copia deve essere distribuita per posta elettronica a tutti i soci.

ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 7

Gli organi sociali dell’Associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 8

Viene istituita la figura del Presidente Onorario, che può essere ricoperta da una persona, proposta dal Consiglio Direttivo, che a parere dell’Assemblea dei Soci si distingua per comunanza di valori e di intenti con quelli dell’Associazione, nonché per rappresentatività nell’ambito della comunità scientifica nazionale e internazionale.

ARTICOLO 9

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci dell’Associazione, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti, o dissenzienti. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante comunicazione verbale, scritta o trasmessa via fax o posta elettronica, spedita almeno otto giorni prima della riunione contenente l’ordine del giorno ed il luogo e l’ora della medesima. L’Assemblea dove essere convocata almeno una volta l’anno, entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Ciascuno associato ha diritto ad un solo voto qualunque sia l’ammontare del contributo sottoscritto.
L’Assemblea, è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, da una persona designata dall’Assemblea stessa, tra i soci presenti. Il Presidente, o il suo sostituto, nominerà il segretario per la redazione del verbale della riunione. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • Eleggere il Presidente Onorario:
  • Eleggere il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
  • Eleggere il Revisore dei Conti;

Per il primo quadriennio la nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente viene effettuata nell’atto costitutivo.
L’Assemblea inoltre ha il compito di:

  • suggerire proposte e progetti conformemente agli scopi associativi •indicare le linee generali di attività della Associazione;
  • approvare il suo bilancio e la relazione sulla attività svolta, predisposta dal Presidente;
  • determinare l’eventuale quota associativa;
  • deliberare su ogni altro atto ad essa sottoposto dal consiglio direttivo.

Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria è competente alla modifica dell’alto costitutivo e dello statuto, all’eventuale cessazione della associazione, nonché alla nomina del Liquidatore e la devoluzione del patrimonio. Per la regolare costituzione dell’assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli eventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 10

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri, compreso il Presidente ad un massimo di undici, eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni e i consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione per qualunque causa, di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare un sostituto dalla lista dei non eletti sottoponendo l’atto alla ratifica della successiva assemblea. Il consigliere cooptato resta in carica limitatamente al periodo di nomina del suo predecessore.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è investito del più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale e, per meglio disciplinare il funzionamento interno all’Associazione, potrà elaborare appositi regolamenti, tesi ad agevolare l’utilizzazione di beni facilmente deperibili, eventualmente donati all’Associazione, per offrirli in beneficenza, cosi come la legge prevede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente e a richiesta di almeno un terzo dei propri componenti. E’ compito del Consiglio Direttivo:

  • programmare le attività istituzionali;
  • esaminare le  richieste  di  ammissione  di  nuovi  soci  e  pronunciarsi  in merito;
  • predisporre il bilancio, i consuntivi, preventivi e la relazione sulla attività annuale da sottoporre alla approvazione della assemblea;
  • amministrare il patrimonio della associazione e deliberare su ogni atto relativo;
  • predisporre l’eventuale regolamento interno della associazione;
  • sottoporre alla assemblea la approvazione di argomenti e iniziative di particolare rilevanza.

ARTICOLO 12

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli presiede le assemblee e il Consiglio Direttivo, cura l’attuazione delle deliberazioni di tali organi ed esercita tutti i poteri a lui delegati dai precitati organi. Ha facoltà, inoltre, di promuovere azioni giudiziali ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche costituirsi parte civile in nome e nell’interesse dell’Associazione medesima e degli scopi da essa perseguiti indicati nello statuto.
Potranno essere nominati dal Presidente, procuratori o patrocinanti per determinati atti o categorie di atti, attribuendo l’uso della firma e del timbro sociale e determinandone i poteri. Inoltre, il Presidente, consultando il Consiglio, ha facoltà di assumere dipendenti ed impiegati ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure necessari a qualificare o specializzare l’attività dell’ente, nel rispetto della legge dell’11.8.1991 n.266.

ARTICOLO 13

Il Revisore dei Conti può essere composto anche da persone che non siano socie e saranno elette dall’assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo; verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Il revisore dura in carica cinque anni e può essere rinnovato. Esso ha inoltre il compito di accertare la regolare tenuta dei registri contabili. II revisore dei conti ha facoltà di presenziare, senza diritto di voto, alle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 14

Il fondo dell’Associazione che è costituito da quanto indicato nell’art. 5 del presente statuto, nonché dai beni acquistati con tali contributi, non può essere ripartito tra gli associati, né questi ultimi possono richiedere la restituzione delle somme versate o dei beni donati all’Associazione salvo il caso specifico che un bene sia stato offerto in usufrutto all’Associazione, per un tempo determinato.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché riserve fondi o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo quanto stabilito dall’art. 10 let. d del D.Lgs. n.460/1997. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

ARTICOLO 15

In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea determinerà la destinazione del patrimonio e le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri. Il patrimonio che residuerà. Una volta compiuta la liquidazione, verrà devoluto in conformità alle norme vigenti. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ARTICOLO 16

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto l’Associazione si conforma a quanto previsto dal codice civile.

FIRMATO: CARLA ANDREANI – SILVANA PIERMATTEI
ANNUNZIATA RICCI – MARIA ANTONIETTA RICCI – SALVATORE
CANNISTRARO – FABRIZO BISSI (NOTAIO)

 

Download Statuto (PDF)